Nel DPCM sulle verifiche in ambito lavorativo del green pass, firmato dal presidente Draghi il 12 ottobre 2021 sono state elencati gli strumenti informatici validi che i datori di lavoro pubblici e privati dovranno utilizzare per verificare il possesso della certificazione verde.

La verifica quotidiana dovrà avvenire attraverso:

  • App “Verifica C19”: consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni (anche in modalità offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
  • Integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze o della temperatura.
  • Piattaforma NoiPA: per gli enti pubblici aderenti alla piattaforma.
  • Piattaforma nazionale-DGC: per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici;
  • Piattaforma nazionale-DGC per le amministrazioni pubbliche con almeno mille dipendenti. 

COME E QUANDO DEVONO ESSERE EFFETTUATI I CONTROLLI?

I datori di lavoro devono organizzare i controlli “nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il DPCM del 12 ottobre 2021” con verifiche possibilmente al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro, in modo generalizzato o a campione (non meno del 20% e a rotazione).

L’accesso al luogo di lavoro senza green pass e il mancato accertamento del datore di lavoro del certificato verde verrà punito con sanzioni amministrative, per entrambe, e la sospensione per il lavoratore.

GARANTE DELLA PRIVACY DÀ IL VIA LIBERA ALLE MODALITÀ DI VERIFICA GREEN PASS

Il Garante della Privacy ha approvato le modalità di verifica previste dal DPCM specificando che  nelle attività di accertamento, il datore di lavoro o i soggetti formalmente incaricati a questa attività,  non dovranno raccogliere i dati personali dell’interessato ad eccezione di quelli strettamente necessari all’applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione.

Inoltre i dipendenti dovranno essere opportunamente informati dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati, attraverso una specifica informativa.

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