L’Avviso Bonario è’ una comunicazione che l’ Agenzia delle Entrate invia al contribuente per informarlo che, a seguito del controllo effettuato sulla sua dichiarazione dei redditi, risultano eventuali imposte e contributi non pagati.

Si tratta di una semplice comunicazione, rispetto alla quale il contribuente può richiedere l’ annullamento o la rettifica del contenuto, qualora ritenga infondata la pretesa dell’Agenzia. Possono, ad esempio, presentarsi errori lievi, quali l’ indicazione dell’ anno d’ imposta o del codice del tributo, determinando quindi una richiesta di imposte regolarmente versate.

In tali evenienze il contribuente avrà trenta giorni di tempo per recarsi presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, e produrre la documentazione attestante la correttezza della propria dichiarazione.

In caso di imposte effettivamente dovute, potrà regolarizzare la propria posizione pagando quanto richiestogli.

Gli Avvisi Bonari sono emessi a seguito di liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) o a seguito di controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter del DPR 600/73).

La definizione dell’Avviso Bonario può avvenire mediante il pagamento della somma richiesta, ovvero della richiesta di rateizzare quanto richiesto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La definizione dell’Avviso comporta la sostanziale riduzione delle sanzioni previste dalla normativa fiscale.

In particolare la sanzione “piena” che la norma tributaria prevede è pari al 30% dell’imposta non pagata. Il pagamento dell’Avviso Bonario consente di ridurre tale sanzione ad 1/3 (nel caso di liquidazione automatica) e ai 2/3 (nel caso di controllo formale della dichiarazione.

La possibilità di pagare mediante rate trimestrali rappresenta, indubbiamente, un’opportunità per il contribuente che non è stato in grado di pagare l’imposta alla naturale scadenza e che può dilazionare l’esborso monetario in un arco temporale più lungo.

Fino allo scorso anno, la durata della dilazione dipendeva dall’importo della somma da pagare:

  • Per importi inferiori ai 5.000 euro, la dilazione massima concessa era di n. 8 rate trimestrali, per un totale di 24 mesi;
  • Per importi superiori ai 5.000 euro, la dilazione massima concessa era di n. 20 rate trimestrali, per un totale di 60 mesi

Entro tali limiti massimi, il contribuente poteva scegliere il numero di rate che preferiva.

La legge 197/2022, anche nota come Legge di Bilancio 2023, introduce alcune interessanti modifiche.

Innanzitutto, viene eliminato dall’art 3-bis del DLgs 462/97 il riferimento alle 8 rate. Per tale motivo la dilazione potrà avvenire sempre per un importo massimo di 20 rate, indipendentemente dall’importo della somma da pagare.

Non c’è una specifica norma di decorrenza, pertanto è ragionevole sostenere che tale possibilità sia concessa per le dilazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Il sito dell’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente un utile e gratuito strumento per il calcolo automatico del piano di rateizzazione a partire dai dati indicati nell’Avviso Bonario.

La prassi dell’Agenzia delle Entrate prevede che si debba definire l’intero Avviso Bonario. In altre parole il contribuente non può pagarne solo una parte, se intende contestarne anche solo una parte deve attendere la successiva cartella di pagamento emessa dall’Agenzia della Riscossione ed effettuare il ricorso presso la giustizia tributaria.

La Legge di Bilancio 2023, con l’art. 1 commi 153 ess., prevede la definizione agevolata per gli Avvisi Bonari relativi alla liquidazione delle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021. In tali casi la sanzione ordinaria del 30% è ridotta non al 10% ma al 3%.

È necessario che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023 o che l’invio al contribuente sia effettuato dopo tale data.

La dilazione massima concessa al contribuente, infine, è sempre di 20 rate trimestrali.

 

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