La comunicazione di opzione delle detrazioni edilizie per le spese sostenute nel 2021 e quella per le rate residue non fruite, delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, potrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha previsto una proroga dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 del termine ex art. 28 comma 2 del DL 4/2022, precedentemente al quale devono essere inviate le comunicazioni per le opzioni per gli interventi agevolabili per il 2020, 2021 e 2022. 

INTERVENTI EDILIZI IN OGGETTO DELLA PROROGA

La proroga al 7 aprile, per le comunicazioni delle opzioni per le spese nel 2021 e per le rate residue delle spese nel 2020, fa riferimento alle detrazioni per gli interventi di:

  • Ristrutturazione edilizia;
  • Recupero o restauro della facciata degli edifici;
  • Riqualificazione energetica
  • Riduzione rischio sismico;
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici; 
  • Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Lo slittamento del termine è stato disposto per consentire a contribuenti e intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere la comunicazione, considerato che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022.

Il provvedimento approva il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche, adeguati per gestire tutte le fattispecie di cessione delle rate residue di detrazione non fruite, in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici. 

ULTERIORI PRECISAZIONE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE

La notizia della proroga del periodo transitorio fino al 17 febbraio è stata invece “anticipata” con una FAQ e un comunicato stampa, ma l’Agenzia delle Entrate emanerà poi un apposito provvedimento. 

L’Agenzia nella Faq precisa che  la disciplina transitoria di cui al comma 2 opera in relazione ai crediti ceduti per i quali (precedentemente alla data del 7 febbraio 2022) è stata validamente trasmessa la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di tale data. 

Tali crediti possono essere oggetto solo di una ulteriore cessione ad altri soggetti,  compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, e si riferisce ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022)“.

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